Legge sul “Fine vita”, la prof.ssa Giardina spiega gli ultimi sviluppi

12 Giu , 2025 - News

Legge sul “Fine vita”, la prof.ssa Giardina spiega gli ultimi sviluppi

Facendo seguito all’incontro dell’aprile scorso “Fine vita: riflessioni sulla legge toscana”, ma soprattutto alla luce dell’impugnazione di tale legge da parte del governo, abbiamo posto alcune domande alla Prof.ssa Francesca Giardina, professore ordinario a riposo di diritto privato all’Università di Pisa e coordinatrice del comitato di etica clinica dell’Aoup (Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana), già intervenuta in qualità di esperto al dibattito.

Quali sono le motivazioni addotte dal Governo per l’impugnazione della Legge regionale Toscana sul “fine vita”?

“La legge regionale toscana n. 16 del 14/03/2025, recante “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”, è stata impugnata, in quanto – a dire del Governo – il provvedimento “esula in via assoluta dalle competenze regionali e lede le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile e penale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il riparto di competenze in materia di tutela della salute e della ricerca scientifica e tecnologica, violando l’articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione”. 

La legge regionale toscana aveva in effetti istituito una nuova norma in materia?

“In realtà la Regione Toscana non ha introdotto un diritto nuovo, ha organizzato la prestazione che soddisfa un diritto già esistente, sancito da una sentenza della Corte costituzionale immediatamente esecutiva. La Corte richiama la legge n. 219 del 2017, che già definiva i livelli essenziali di controllo del rispetto delle condizioni poste dalla Corte. I tempi e le procedure rappresentano elementi fondamentali affinché la facoltà riconosciuta dalla Corte sia efficacemente fruibile”.

Quali erano le modalità organizzative che permettevano di rendere fruibile la norma?

“L’istituzione di una Commissione multidisciplinare permanente per la verifica dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, Commissione della quale viene stabilita la composizione; la previsione di modalità per la presentazione dell’istanza, da parte della persona interessata, all’azienda unità sanitaria locale competente, che trasmette l’istanza e la documentazione alla Commissione e al Comitato per l’etica nella clinica; la definizione di tempi entro i quali la procedura deve concludersi; l’obbligo, per l’azienda sanitaria locale, di assicurare, entro sette giorni dalla comunicazione al richiedente della relazione finale redatta dalla Commissione, il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria necessaria alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito. La legge regionale stabilisce inoltre che l’assistenza venga prestata dal personale sanitario su base volontaria, che venga considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro e, infine, che le prestazioni e i trattamenti effettuati dal servizio sanitario regionale nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito siano gratuiti”.


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